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LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. "DECRETO CRISI UCRAINA"

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Per le “imprese “energivore”, ovvero le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno  ( Decreto MISE 21.12.2017) è invece prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”.

Beneficiano dell’agevolazione in esame  i soggetti i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

L’agevolazione in esame presenta le seguenti caratteristiche:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetta al limite di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • non è tassata ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d’imposta in esame può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In questo caso è necessario richiedere ad un dottore commercialista abilitato l’apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Dopo la prima cessione il credito può essere oggetto di ulteriori due cessioni esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzare il credito entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Per le imprese  “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 è invece prevista  una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”. Le  imprese “a forte consumo di gas naturale” sono quelle operanti in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.) che hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici di almeno 23.645,5 Smc (Standar metri cubi).

Beneficiano del bonus i soggetti per i quali  il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

L’agevolazione in esame presenta le seguenti caratteristiche:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetta ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • non è tassata ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

 Il credito d’imposta in esame piò essere ceduto ad altri soggetti  compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.  In questo caso è necessario richiedere ad un dottore commercialista abilitato l’apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica e gas naturale), le imprese con sede in Italia possono richiedere al fornitore dell’energia elettrica e del gas naturale la rateizzazione delle bollette relative ai consumi di maggio e giugno 2022 fino a 24 rate mensili.

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