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BONUS EDILIZI: in quali casi sono necessari l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità

Il cosiddetto Decreto Anti-frode  ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità per i contribuenti che intendono usufruire del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi senza quindi avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura (situazioni in cui il visto di conformità era già obbligatorio).

L’obbligo di rilascio del visto è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Il nuovo obbligo è applicabile del 12.11.2021, in relazione a fatture emesse e pagamenti effettuati  a partire dalla data indicata

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 16 del 29.11.2021 specifica che sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, quindi per il bonus facciate, per ecobonus e sismabonus e per il bonus per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Decreto Antifrodi ha reso necessari sia l’asseverazione di congruità delle spese che il rilascio del visto di conformità in tutti i casi in cui il contribuente eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 I nuovi obblighi decorrono per le fatture emesse e per i pagamenti effettuati dal 12.11.2021.

Con riferimento al cosiddetto bonus facciate in questi giorni si assiste ad un aumento delle richieste di rilascio del visto di conformità a causa della attesa riduzione del Bonus dal 90% applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2021 al 60% per le spese sostenute dopo la suddetta data.

A tal proposito l’Agenzia Entrate ha precisato che per i bonus diversi dal superbonus 110% (quindi ad esempio per il bonus facciate) l’attestazione di congruità delle spese e conseguentemente il visto di conformità possono essere rilasciati anche in assenza di uno stato avanzamento lavori o di fine lavori, è sufficiente che i lavori siano comunque iniziati.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha approvato la check list per il rilascio del visto di conformità sulle spese relative al Bonus Facciate, contenente  la documentazione da acquisire ed i controlli da effettuare.

Il visto di conformità può essere rilasciato da dottori commercialisti abilitati in possesso di adeguata polizza assicurativa.

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