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BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – DL 34/2020 Decreto Rilancio

L’art 28 del cosiddetto Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo ed enti non commerciali (compresi ETS ed enti religiosi) pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività.

Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, per le strutture alberghiere e agri-turistiche non è posto alcun limite.

Il credito di imposta in questione integra quanto previsto dal DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), che riguarda solo gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e il solo mese di marzo.

Il credito di imposta:

  • è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda comprensivi di almeno uno dei predetti immobili ad uso non abitativo;
  • è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale), a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (nel caso i canoni siano stati pagati nel 2019 in via anticipata il bonus non spetta, restano esclusi dal bonus anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 giugno 2019 in quanto per essi manca il primo termine di paragone per il calcolo del bonus stesso);
  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al 2020, oppure in compensazione nel modello F24, successivamente al pagamento dei canoni (senza i limiti di legge previsti per le compensazioni);
  • non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine è comunque necessario attendere le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta, da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se tale credito d’imposta possa essere ceduto anche al locatore, operando direttamente la compensazione tra il canone di locazione e il corrispettivo per la cessione del credito di imposta.

Si rileva che al momento il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo non può essere utilizzato, mancano infatti sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi come sopra detto.

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